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AGEVOLAZIONI FISCALI

Oltre alla possibilità di ottenere un mutuo sino al 100% del valore d’acquisto:


Abitazione principale in leasing

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 una nuova spesa detraibile dall’Irpef al 19%, che riguarda l’acquisto o la costruzione, tramite leasing (canoni e oneri accessori per un importo non superiore a 8mila euro e riscatto per un importo non superiore a 20mila euro), di abitazioni da parte di giovani, con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo entro i 55mila euro e non già titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa. Sempre dal 2016 al 2020, questa stessa detrazione è applicabile anche a chi ha 35 anni o più, con le stesse condizioni, ma dimezzando le spese massime ammissibili.
Il nuovo incentivo fiscale è molto conveniente se confrontato con la detrazione Irpef del 19% degli interessi pagati sui mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, dove l’onere detraibile al 19% è costituito solo dagli interessi passivi pagati (e non dalla quota capitale della rata del mutuo) e per un importo massimo annuale rispettivamente di 4mila euro (detrazione massima annuale di 760 euro) e di 2.582,28 euro (detrazione massima annuale di 491 euro). Il nuovo incentivo consente di detrarre dall’Irpef il 19% di tutto il canone di leasing (quota capitale e quota interessi), oltre che i relativi oneri accessori. Inoltre, l’importo annuale massimo delle spese agevolate è pari a 8mila euro (4mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 3.800 euro (1.900 per i non giovani).
FONTE:  Luca De Stefani - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/GtuuQO

 

Deduzione per l'acquisto di immobili da locare in Unico

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono dedurre dal reddito complessivo, risultante ai fini IRPEF, un importo pari al 20% delle spese sostenute, nel limite di 300.000 euro, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni.
L'agevolazione, introdotta dall'articolo 21 del D.L. n. 133/2014 (c.d. decreto “Sblocca Italia”), ha per oggetto gli acquisti sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.

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